IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   3   del    Testo    unico
sull'immigrazione, il quale dispone  che  la  determinazione  annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sulla base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi
d'ingresso  individuati  nel   Documento   programmatico   triennale,
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio dello Stato, e che «in caso di mancata  pubblicazione  del
decreto di programmazione annuale, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio  decreto,
entro il 30 novembre, nel limite delle  quote  stabilite  nell'ultimo
decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 71 del 25  marzo  2013,  concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che
prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro stagionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso  di  17.850  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale; 
  Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana  e
il Bureau International des Expositions sulle misure  necessarie  per
facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14  gennaio
2013, n. 3, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013; 
  Rilevato che e' necessario prevedere una quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2014, al fine
di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le
esigenze del settore agricolo e del settore  turistico-alberghiero  e
che,  allo  scopo,  puo'  provvedersi,  in  via   di   programmazione
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
nel limite della quota stabilita con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013,  in  quanto  ultimo  decreto
emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; 
  Rilevato inoltre che - tenuto conto dei dati relativi agli ingressi
in Italia nell'anno 2013 di lavoratori non comunitari per  motivi  di
lavoro stagionale, che evidenziano  una  marcata  differenza  tra  la
quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione  -  e'
opportuno prevedere una quota di ingresso dei  lavoratori  stagionali
non comunitari, in misura ridotta rispetto alla corrispondente  quota
complessiva di 30.000 unita' autorizzata per l'anno 2013; 
  Considerato  che,  allo  scopo  di  semplificare   ed   ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei
lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le
richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una
specifica quota, all'interno della quota  complessiva  stabilita  per
lavoro stagionale; 
  Ravvisata  infine  la  necessita'  di  consentire,  a   titolo   di
anticipazione dei flussi di ingresso  in  Italia  di  lavoratori  non
comunitari per motivi di  lavoro  non  stagionale  per  l'anno  2014,
l'ingresso in Italia  nell'anno  2014  di  cittadini  dei  Paesi  non
comunitari partecipanti  all'Esposizione  Universale  di  Milano  del
2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla  corrispondente  quota
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale  autorizzata  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  novembre  2013
sopra richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
    
                               Art. 1 
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno  2014,
sono ammessi in Italia, in  via  di  programmazione  transitoria  per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini  non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 15.000 unita',  da  ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1  riguarda  i  lavoratori  subordinati
stagionali non comunitari di  Albania,  Algeria,  Bosnia-Herzegovina,
Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana,  Giappone,  India,
Kosovo, Repubblica ex Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,  Mauritius,
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia,  Sri
Lanka, Ucraina, Tunisia. 
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota
di 3.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei  Paesi
indicati al comma  2,  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per
prestare  lavoro  subordinato  stagionale   per   almeno   due   anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta  di
nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle previste dal presente articolo, tali  quote,  potranno  essere
diversamente ripartite dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro.